Page 55 - TESI DI RICCARDO ZANNOLFI
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Tra le numerose leggi complementari al Codice Zanardelli possono ricordarsi la L.
                  14  luglio  1889  sulla  riforma  penitenziaria  e  la  L.  26  dicembre  1920  sulle

                  contravvenzioni per porto d’armi.






                  2.2.5   Codice Rocco: il Codice Penale italiano.



                  Il codice penale attualmente in vigore in Italia è noto come codice Rocco, dal nome
                  dal  Ministro  della  Giustizia  che  ne  curò  l’emanazione  nel  1930,  Alfredo  Rocco,

                  sostenuto dall’allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini. Risalente all’epoca

                  fascista, risente nel suo impianto originario dell’istanza repressiva e dell’involuzione

                  autoritaria che caratterizzava lo Stato dell’epoca.
                  Molte  sono  state  le  proposte  e  i  progetti  presentati  volti  all’aggiornamento  ed

                  ammodernamento del Codice, ma tutto è proseguito inalterato. Oggi, ci troviamo di

                  fronte ad una versione del codice del 1930 molto rielaborata dagli intervertenti del
                  legislatore e della Corte Costituzionale.

                  Accanto  alla  pena  del  Codice  Rocco,  si  prevede  inoltre  l’istituto  della  misura  di

                  sicurezza.

                  Si  segnala  però  che  il  legislatore  Rocco  aveva  già  previsto  istituti  come  la

                  sospensione condizionale, la liberazione condizionale ed il perdono giudiziale per i
                  minorenni.



                  Il  principio  di  legalità  e  la  ricerca  della  prevenzione  del  crimine  ne  sono  i  punti
                  cardine;  il  modello  sanzionatorio  ha  come  obiettivo  principe  la  prevenzione

                  generale.



                  Il  peso  dell'ideologia  fascista  gravò  sul  Codice  penale,  tramutato  in  normativa  di
                  difesa della società, del diritto e dello Stato. Il concetto di “bene giuridico” divenne








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